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	<title>Salvatore Longo &#8211; 29 Srl</title>
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	<title>Salvatore Longo &#8211; 29 Srl</title>
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		<title>Ydea Cloud Customer Suite</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 10:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">&#60; 1</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuto</span></span> Ydea Cloud Customer Suite: il braccio destro per la tua impresa! Vuoi conoscere alcuni vantaggi? Ydea è l&#8217;innovativa Cloud Customer Suite che racchiude in sé un moderno CRM e un potente Customer Service. La soluzione ideale per gestire ogni aspetto della tua azienda! ✅ È una soluzione full-cloud ✅ Permette di accedere alle anagrafiche complete [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">&lt; 1</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuto</span></span>
<h2 class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color wp-block-heading">Ydea Cloud Customer Suite: il braccio destro per la tua impresa!</h2>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="597" data-id="3319" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/07/ydea26-1024x597.jpg" alt="" class="wp-image-3319" srcset="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/07/ydea26-1024x597.jpg 1024w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/07/ydea26-300x175.jpg 300w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/07/ydea26-768x448.jpg 768w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/07/ydea26.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</figure>



<p class="has-text-align-center has-vivid-cyan-blue-color has-text-color"><strong>Vuoi conoscere alcuni vantaggi?</strong></p>



<p><strong>Ydea</strong> è l&#8217;innovativa <em>Cloud Customer Suite</em> che racchiude in sé un <strong>moderno CRM</strong> e un <strong>potente Customer Service</strong>. La soluzione ideale per gestire ogni aspetto della tua azienda!</p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> È una <strong>soluzione full-cloud</strong></p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Permette di accedere alle <strong>anagrafiche complete</strong> in tempo reale</p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Gestisce tutte le fasi di <strong>pre e post vendita</strong></p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong>Pianifica le attività</strong> dell&#8217;intera organizzazione</p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Garantisce un ottimo servizio di <strong>customer service</strong></p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Organizza le <strong>campagne marketing</strong></p>



<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Valuta le performance grazie all&#8217;<strong>analisi dei dati</strong></p>



<p class="has-text-align-center">Scopri tutto quello che può offrirti <strong>Ydea</strong>!!!!</p>



<p class="has-luminous-vivid-amber-background-color has-background">Partecipa alla <strong>demo online</strong> di <strong>MARTEDI 20 Settembre ore 15:00</strong> oppure richiedi una demo personalizzata!</p>



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<p></p>



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		<title>CUSTOMER CENTRICITY</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo e progetti]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> CUSTOMER CENTRICITY – IL CLIENTE AL CENTRO Per affrontare il tema della “customer centricity – il cliente al centro”, voglio cominciare da un episodio accaduto a tante persone….purtroppo…. Telefonando ad una azienda per disdire una delle utenze intestate a suo padre le rispose una operatrice molto spigliata, professionale e preparata. Durante la conversazione mi chiese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<h2 class="wp-block-heading">CUSTOMER CENTRICITY – IL CLIENTE AL CENTRO</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="682" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1-1024x682.jpg" alt="" class="wp-image-3264" srcset="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1-1024x682.jpg 1024w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1-300x200.jpg 300w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1-768x512.jpg 768w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1-1536x1023.jpg 1536w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/art_img1.jpg 2008w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Per affrontare il tema della “customer centricity – il cliente al centro”, voglio cominciare da un episodio accaduto a tante persone….purtroppo….</p>



<p>Telefonando ad una azienda per disdire una delle utenze intestate a suo padre le rispose una operatrice molto spigliata, professionale e preparata. Durante la conversazione mi chiese il motivo della disdetta perché &lt;&lt;doveva inserirlo nel CRM&gt;&gt;. Le risposi che stavo dando disdetta perché mio padre era morto e lei mi porse delle sincere condoglianze.</p>



<p>Il mattino seguente, di buonora, suonò il telefono:</p>



<p>&lt;&lt;Buongiornooooo, è la Xxxx, mi passa il signor Ermanno?&gt;&gt;.</p>



<p>Morale della storia: la retention si alza presto e si mette subito all’opera&nbsp;<strong>senza consultare il CRM</strong>.</p>



<p>A parte il fatto palese che l’utente, purtroppo, non si sarebbe potuto recuperare, questa azienda, che si professa assolutamente customer oriented, non adotta i principali metodi e strumenti per essere, come si dice,&nbsp;<strong>customer-centrica</strong>.</p>



<p>Stando al sole24ore, sembra che, a distanza di un anno dall’episodio accaduto a me, la situazione è rimasta invariata.</p>



<p>Promesse di prodotti meravigliosi dai prezzi strabilianti, dichiarazione d’amore per clienti e potenziali tali, ma comportamenti assolutamente incoerenti.</p>



<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-02-20/customer-centricity-tutti-ne-parlano-ma-pochi-mettono-pratica-154227.shtml?uuid=AERI872D&amp;refresh_ce=1">http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-02-20/customer-centricity-tutti-ne-parlano-ma-pochi-mettono-pratica-154227.shtml?uuid=AERI872D&amp;refresh_ce=1</a></p>



<p>Noi della 29 Srl predichiamo bene e si, il cliente è, e sarà sempre al centro delle nostre scelte aziendali e operative.</p>



<p>I software proposti sono sempre la scelta migliore per il cliente e non perché qualcuno ci dice che dobbiamo raggiungere il budget di vendita o guadagniamo di più proponendoti questo prodotto rispetto ad un altro. Dacci fiducia e ti dimostreremo negli anni che dietro ad un nostro suggerimento c’è sempre un’attenta analisi delle tue esigenze e delle tue necessità e poi….tornando alla storia precedentemente raccontata, noi vendiamo software e li utilizziamo in prima persona!</p>



<p>Con il nostro <a href="https://29srl.it/portal/tag/ydeacrm/" data-type="post_tag" data-id="113">Ydea CRM</a> la chiamata del mattino successivo non sarebbe mai accaduta ma, non solo, se vogliamo esternalizzare le chiamate non solo diamo un utenza profilata di Ydea CRM al nostro partner ma in più chiediamo che utilizzino la nostra linea telefonica dalla loro sede…come?!!?!</p>



<p>Si! diamo a disposizione con l’inserimento di una username e password, di un pc collegato ad una linea internet efficiente, cuffie e microfono un nostro interno con il nostro centralino VOIP Wildx.</p>



<p>Ti ho un po&#8217; incuriosito? Beh chiedici ulteriori chiarimenti, questa è una delle tante storie che possiamo raccontarti e soprattutto aiutarti a gestire al meglio con le soluzioni migliori sul mercato.</p>



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		<item>
		<title>STANCO CHE IL TUO COMMERCIALE SOFTWARE TI CHIEDA SEMPRE SOLDI?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datev]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[koinos]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> SEI SICURO CHE STAI UTILIZZANDO IL SOFTWARE GIUSTO PER TE? Se sei già cliente Datev Koinos leggi qui sotto e puoi trovare alcune delle implementazioni che abbiamo fatto per te nel tempo gratuitamente a differenza dei nostri concorrenti. Se non sei cliente Datev Koinos questo post fa al caso tuo!!!! In questo periodo sarai stato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<p><strong>SEI SICURO CHE STAI UTILIZZANDO IL SOFTWARE GIUSTO PER TE?</strong></p>



<p></p>



<p>Se sei già cliente Datev Koinos leggi qui sotto e puoi trovare alcune delle implementazioni che abbiamo fatto per te nel tempo <strong>gratuitamente</strong> a differenza dei nostri concorrenti.</p>



<p><strong>Se non sei cliente Datev Koinos questo post fa al caso tuo!!!!</strong></p>



<p>In questo periodo sarai stato certamente contattato dal tuo commerciale per proporti l’acquisto di nuovi moduli, <em>ovviamente a pagamento</em>:</p>



<ul><li>Scarico Fatture Elettroniche da download massivo Cassetto Fiscale A.D.E.</li><li>Autofatture xml a partire dal 01/07/22</li><li>Autocertificazione contributi Covid per il 30/06</li></ul>



<p>Sappi che il software per commercialisti DATEV KOINOS SUITE questi adempimenti li ha già tutti inclusi nel programma (le fatture elettroniche le scarichiamo massivamente già da 2 anni!!!!!</p>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="300" height="300" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/01/datev300x300.png" alt="" class="wp-image-3162 size-full" srcset="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/01/datev300x300.png 300w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/01/datev300x300-150x150.png 150w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/01/datev300x300-106x106.png 106w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/01/datev300x300-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>E’ infatti punto di forza di Datev Koinos fornirti tutti gli adempimenti che vengono di volta in volta richiesti dall’Agenzia Entrate</p>



<p><strong>SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO&nbsp;</strong></p>



<p></p>
</div></div>



<p class="has-text-align-center">Abbiamo anche altri punti di forza!!!</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="654" height="312" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/datev_tabella.png" alt="" class="wp-image-3255" srcset="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/datev_tabella.png 654w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/06/datev_tabella-300x143.png 300w" sizes="(max-width: 654px) 100vw, 654px" /></figure></div>


<p>Ti consiglio di leggere l&#8217;articolo ti dà una mano a capire come puoi cambiare marcia alla tua azienda/studio.</p>



<p></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-29-srl wp-block-embed-29-srl"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Hw19TA9zvQ"><a href="https://29srl.it/portal/customer-centricity-il-cliente-al-centro/">CUSTOMER CENTRICITY</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;CUSTOMER CENTRICITY&#8221; &#8212; 29 Srl" src="https://29srl.it/portal/customer-centricity-il-cliente-al-centro/embed/#?secret=6sOU3fs5nZ#?secret=Hw19TA9zvQ" data-secret="Hw19TA9zvQ" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p></p>



<p>Inoltre ti consiglio altri articoli utili.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-29-srl wp-block-embed-29-srl"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="bUCnx11eAq"><a href="https://29srl.it/portal/p-o-s-obbligatorio-per-commercianti-e-studi/">P.O.S. obbligatorio per Commercianti e Studi</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;P.O.S. obbligatorio per Commercianti e Studi&#8221; &#8212; 29 Srl" src="https://29srl.it/portal/p-o-s-obbligatorio-per-commercianti-e-studi/embed/#?secret=n4FqwB118O#?secret=bUCnx11eAq" data-secret="bUCnx11eAq" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-29-srl wp-block-embed-29-srl"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qGKXjaoaPS"><a href="https://29srl.it/portal/un-nuovo-adempimento-per-i-commercialisti/">UN NUOVO ADEMPIMENTO PER I COMMERCIALISTI !!!!!</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;UN NUOVO ADEMPIMENTO PER I COMMERCIALISTI !!!!!&#8221; &#8212; 29 Srl" src="https://29srl.it/portal/un-nuovo-adempimento-per-i-commercialisti/embed/#?secret=pik2JJyLcj#?secret=qGKXjaoaPS" data-secret="qGKXjaoaPS" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
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<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-29-srl wp-block-embed-29-srl"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="bIBWWlI2r5"><a href="https://29srl.it/portal/felettronica/">PILLOLE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="&#8220;PILLOLE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA&#8221; &#8212; 29 Srl" src="https://29srl.it/portal/felettronica/embed/#?secret=UYGT04nVqq#?secret=bIBWWlI2r5" data-secret="bIBWWlI2r5" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



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		<title>IL BILANCIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
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		<category><![CDATA[Codice del Terzo Settore]]></category>
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		<category><![CDATA[odv]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">9</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> IL BILANCIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (E.T.S.) Il D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore esamina gli obblighi e gli adempimenti concernenti la redazione del bilancio da parte degli ETS iscritti al RUNTS nell’art. 13 “Scritture contabili e Bilancio”e in particolare al comma 4 prevede che sia il Bilancio di Esercizio che il [&#8230;]]]></description>
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<p><strong>IL BILANCIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/08/Datevnosfondo.png" alt="" class="wp-image-3171"/></figure>



<p>Il D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore esamina gli obblighi e gli adempimenti concernenti la redazione del bilancio da parte degli ETS iscritti al RUNTS nell’art. 13 <em>“Scritture contabili e Bilancio”</em>e in particolare al comma 4 prevede che sia il Bilancio di Esercizio che il Rendiconto di Cassa debbano essere redatti in conformità alla modulistica definita in un decreto apposito.</p>



<p><strong>Art. 13 del Codice del Terzo Settore</strong></p>



<p><em>1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.</em></p>



<p><em>2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.</em></p>



<p><em>3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.</em></p>



<p><em>4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.</em></p>



<p><em>5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile</em></p>



<p><em>6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio</em></p>



<p><em>7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.</em></p>



<p>Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo, ha quindi emanato il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale al n. 102 del 18/04/2020, con cui, oltre che definire la modulistica da utilizzare a far data dal 2022 (quindi sull’esercizio 2021), ha previsto indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nuove indicazioni sul deposito del bilancio di esercizio per gli enti del Terzo settore</h2>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://www.printfriendly.com/print?headerImageUrl=&amp;headerTagline=&amp;pfCustomCSS=&amp;imageDisplayStyle=none&amp;disableClickToDel=0.&amp;disablePDF=0&amp;disablePrint=0&amp;disableEmail=0&amp;imagesSize=full-size&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.csvlombardia.it%2Flombardia%2Fpost%2Fnuove-indicazioni-sul-deposito-del-bilancio-di-esercizio-per-gli-enti-del-terzo-settore%2F&amp;source=wp"><img decoding="async" src="" alt="Print Friendly, PDF &amp; Email" title="&quot;Printer Friendly, PDF &amp; Email&quot;"/></a></figure>



<p>Con la <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf">nota n. 5941 del 5 aprile 2022</a> il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito ad alcune questioni relative al regime contabile degli enti del Terzo settore (Ets), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sia con riguardo ad Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) coinvolte nel processo di “<a href="https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2021/11/Memo_2.pdf">trasmigrazione</a>”.</p>



<p>Sono precisazioni importanti che arrivano proprio nel periodo in cui solitamente gli enti non profit sono impegnati ad approvare il bilancio di esercizio dell’anno precedente. A questo proposito, si ricorda che <strong>è stata prorogata al 31 luglio 2022 la possibilità di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza</strong>, anche qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà: si veda l’articolo “<a href="https://www.cantiereterzosettore.it/conversione-del-proroga-termini-tutte-le-novita-per-il-terzo/">Conversione del proroga termini, tutte le novità per il Terzo settore</a>”. È opportuno chiarire che <strong>la proroga al 31 luglio</strong> riguarda solo la possibilità di svolgere le assemblee nelle particolari modalità indicate ma ovviamente <strong>non consente agli enti di posticipare fino a quella data lo svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, per la quale occorre rispettare le tempistiche previste </strong>dallo statuto.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il deposito dei Bilanci per O.d.v. e A.p.s. in “trasmigrazione”</h3>



<p>La nota ministeriale chiarisce un dubbio relativo agli adempimenti a cui sono sottoposte le Odv e le Aps in fase di “trasmigrazione”, e cioè se tali enti siano già quest’anno tenuti a depositare il bilancio di esercizio al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro la data del 30 giugno.</p>



<p>Partendo dal presupposto che l’eventuale perfezionamento dell’iscrizione al registro unico per tali organizzazioni avverrà solo al termine delle verifiche espletate dai competenti uffici del Runts, le quali è molto probabile si concludano dopo il 30 giugno 2022, il Ministero esclude in via generale che si possa richiedere a tali enti di depositare il bilancio di esercizio entro la data menzionata.</p>



<p>La nota ministeriale però continua ribadendo la necessità che tutte le Odv e le Aps coinvolte nella “trasmigrazione” effettuino comunque il deposito del bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel&nbsp;<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg">decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020</a>), dato che tale adempimento è fondamentale per la concreta applicazione del principio di trasparenza.</p>



<p>La soluzione prospettata dal Ministero è che tali enti procedano al deposito al Runts del bilancio di esercizio 2021 entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro unico. Qualora ciò non avvenga, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dal <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117">codice del Terzo settore</a> (art. 48 comma 4), la quale prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine perentorio per il deposito e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.</p>



<p><strong>Le stesse considerazioni valgono</strong>, secondo la nota ministeriale,<strong> per il deposito del bilancio sociale 2021</strong> per le Odv e le Aps in “trasmigrazione” obbligate alla redazione di tale documento (si ricorda che sono obbligati a redigere il bilancio sociale gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro): anche qui <strong>l’ente potrà depositarlo entro 90 giorni dall’iscrizione al Runts ma dovrà comunque pubblicarlo sul proprio sito internet</strong> (o, se l’ente ne è sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) <strong>entro il 30 giugno 2022</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il deposito dei bilanci per le Onlus che si iscrivono al Runts</h3>



<p>L’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle Onlus sul <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-28-marzo-2022">sito dell’Agenzia delle entrate</a> consente ad esse di presentare domanda di iscrizione al Runts a partire dalla data del 28 marzo scorso e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale (si veda l’articolo “<a href="https://www.cantiereterzosettore.it/onlus-e-iscrizione-al-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-alcune-indicazioni/">Onlus e iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, alcune indicazioni</a>”).</p>



<p><strong>Qualora una Onlus ottenesse l’iscrizione al Runts nel corso del 2022, e il bilancio di esercizio 2021 non rientrasse tra i documenti allegati alla domanda </strong>(perché non ancora approvato), la nota ministeriale specifica che <strong>il deposito al registro unico dello stesso avverrà entro i 90 giorni dall’iscrizione</strong>; se invece il bilancio di esercizio fosse già allegato alla domanda di iscrizione, la pubblicazione del Runts sarà effettuata direttamente dall’ufficio competente.</p>



<p>Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-19740-del-29122021-Art-13-CTS-modelli-bilancio-DM-39-2020-ONLUS.pdf">nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021</a>, anche le Onlus devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dal <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg">decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020</a>, già a partire dall’esercizio 2021.</p>



<p>Le stesse considerazioni valgono anche qui per il <strong>bilancio sociale</strong>, a cui sono tenute le Onlus che superino il milione di euro di entrate, secondo quanto precisato dalla <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-11029-del-03082021-Approvazione-bilancio-sociale-2020-Fondazioni-Onlus-non-ancora-ETS.pdf">nota ministeriale n. 11029 del 3 agosto 2021</a>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il deposito del bilancio di esercizio al Runts per gli enti neocostituti e per quelli già esistenti</h3>



<p>La nota ministeriale affronta anche il tema del deposito del bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al Runts nel corso del 2022 e che sono neocostituiti oppure che sono già esistenti (operanti da uno o più esercizi) ma diversi dagli Ets di diritto transitorio (Odv, Aps ed Onlus).</p>



<p>Il principio fondamentale evidenziato dalla nota è che <strong>per i nuovi soggetti iscritti al Runts l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 si configura soltanto in seguito all’avvenuta iscrizione al registro unico</strong>.</p>



<p><strong>Per gli enti costituiti prima del 2022</strong>, che esercitano quindi l’attività da uno o più esercizi, è obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione al Runts l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione (art. 8, c. 5 del <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf">decreto ministeriale n. 106 del 2020</a>). Il Ministero precisa che tali bilanci, in quanto redatti in un periodo antecedente alla qualificazione dell’ente quale Ets, non è obbligatorio siano conformi ai modelli individuati nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020.</p>



<p><strong>Tali enti, qualora si iscrivano al Runts nel 2022 e l’iscrizione venga perfezionata prima dell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario</strong>&nbsp;(che coincide con l’ultimo trimestre dell’anno solare nel caso in cui l’ente abbia l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare), <strong>approveranno il bilancio di esercizio 2022 secondo i nuovi modelli</strong>&nbsp;previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020&nbsp;<strong>e lo depositeranno al Runts entro il 30 giugno 2023.</strong>&nbsp;<strong>L’unica eccezione viene fatta se l’ente si iscrivesse al Runts nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario</strong>&nbsp;(cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre del 2022 per gli enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare): <strong>in tal caso sarebbe possibile approvare il bilancio 2022 anche non utilizzando i nuovi modelli di bilancio previsti per gli Ets</strong>, e ciò al fine di non gravare l’ente degli eccessivi oneri amministrativi che deriverebbero dall’applicazione retroattiva degli schemi di bilancio alla parte preponderante dell’esercizio finanziario (in cui l’ente non era ancora qualificato come Ets).<strong> Anche in tal caso l’ente dovrà comunque depositare il bilancio al Runts entro il 30 giugno 2023</strong>.</p>



<p>La nota ministeriale estende lo stesso ragionamento anche per gli&nbsp;<strong>enti che si sono costituiti nel corso del 2022</strong>.</p>



<p><strong>Qualora l’iscrizione al Runts sia avvenuta prima dell’ultimo trimestre</strong> (quindi prima del 30 settembre per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare), <strong>essi dovranno approvare il bilancio 2022 secondo i nuovi schemi</strong> previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, <strong>e lo dovranno depositare al Runts entro il 30 giugno 2023</strong>.</p>



<p><strong>Per gli enti che invece si sono costituiti nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario</strong> (cioè tra il 1 ottobre e il 31 dicembre del 2022 per gli enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) <strong>e che hanno ottenuto l’iscrizione al Runts nello stesso periodo, vi è la possibilità di redigere un unico bilancio di esercizio alla fine del 2023</strong> (ovviamente utilizzando i nuovi modelli di bilancio) <strong>che comprenda anche gli ultimi 3 mesi del 2022. Tale bilancio sarà depositato al Runts entro il 30 giugno 2024</strong>.</p>



<p>Nella tabella sottostante si riepiloga quanto detto in quest’ultimo paragrafo, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare.</p>



<p>La nota ministeriale precisa che <strong>per gli enti che hanno l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare si applicano gli stessi concetti per quanto riguarda la tipologia dei modelli da utilizzare</strong> (l’utilizzo dei nuovi schemi potrà quindi essere derogato solo nel caso in cui l’ente ottenga l’iscrizione al Runts nell’ultimo trimestre dell’esercizio); <strong>i bilanci approvati dovranno essere depositati al Runts entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono</strong>.</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>TIPOLOGIA DI ENTE E ISCRIZIONE AL RUNTS</strong></td><td><strong>REDAZIONE DEL BILANCIO</strong></td><td><strong>DEPOSITO DEL BILANCIO AL RUNTS</strong></td></tr><tr><td><strong>ENTI COSTITUITI PRIMA</strong><br><strong>DEL 2022</strong><br><strong>(PRIVI DELLE QUALIFICHE</strong><br><strong>DI ODV, APS E ONLUS)</strong><br><strong>E CHE SI ISCRIVONO</strong><br><strong>AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022</strong></td><td><strong>Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020</strong></td><td><strong>Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio </strong><strong></strong> <strong>Relativo all’anno 2022</strong></td></tr><tr><td><strong>ENTI COSTITUITI PRIMA</strong><br><strong>DEL 2022</strong><br><strong>(PRIVI DELLE QUALIFICHE</strong><br><strong>DI ODV, APS E ONLUS)</strong><br><strong>E CHE SI ISCRIVONO</strong><br><strong>AL RUNTS DAL 1° OTTOBRE</strong><br><strong>AL 31 DICEMBRE DEL 2022</strong></td><td><strong>Possono chiudere il bilancio di esercizio 2022 anche non utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020</strong></td><td><strong>Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo all’anno 2022 (anche</strong><strong></strong> <strong>&nbsp;se redatto non secondo gli schemi ex Dm 39/2020)</strong></td></tr><tr><td><strong>ENTI COSTITUITI NEL 2022</strong><br><strong>E CHE SI ISCRIVONO</strong><br><strong>AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022</strong></td><td><strong>Approvano il bilancio di esercizio 2022 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020</strong></td><td><strong>Depositano entro il 30 giugno 2023 il bilancio relativo</strong><strong></strong> <strong>&nbsp;all’anno 2022</strong></td></tr><tr><td><strong>ENTI COSTITUITI<br>TRA IL 1° OTTOBRE<br>E IL 31 DICEMBRE DEL 2022<br>E CHE SI ISCRIVONO<br>AL RUNTS NELLO STESSO PERIODO</strong><strong></strong></td><td><strong>Possono chiudere il bilancio di esercizio 2023 comprendente anche gli ultimi 3 mesi del 2022, utilizzando i modelli previsti dal Dm 39/2020</strong><strong></strong></td><td><strong>Depositano entro il 30 giugno 2024 il bilancio relativo all’anno </strong><strong></strong> <strong>2023 che comprenderà à anche gli ultimi 3 mesi del 2022)</strong><strong></strong></td></tr><tr><td><strong>ODV E APS IN “TRASMIGRAZIONE” E CHE OTTENGONO IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL RUNTS NEL CORSO DEL 2022</strong><strong></strong></td><td><strong>Approvano il bilancio di esercizio 2021 secondo i modelli previsti dal Dm 39/2020</strong><strong></strong></td><td><strong>Depositano il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione al Runts&nbsp;</strong><strong></strong> <strong>Depositano il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023</strong><strong></strong></td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">&nbsp;</h3>



<h3 class="wp-block-heading">Estesa la possibilità di non presentare il bilancio comparativo 2020 anche agli Ets che redigono il rendiconto per cassa</h3>



<p>La nota ministeriale estende infine in via interpretativa la&nbsp;<strong>possibilità anche per gli Ets che redigono il rendiconto per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020.</strong></p>



<p>Tale misura semplificativa era stata disposta dal <a href="https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf">principio contabile OIC n. 35</a> per gli Ets che sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13, c. 1 del codice del Terzo settore (comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), al fine di evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.</p>



<p>Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale semplificazione anche agli Ets che redigono il rendiconto per cassa: ciò è infatti coerente con uno dei fondamentali principi evidenziati dalla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;106">legge delega n. 106 del 2016</a>, che prevede la necessità di graduare gli obblighi di rendicontazione in ragione della dimensione economica dell’attività svolta dall’ente.</p>



<p>La pubblicazione degli <a href="https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/i-nuovi-schemi-di-bilancio-per-gli-enti-del-terzo-settore/">schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore</a> introduce dei modelli di rendicontazione economica obbligatori a partire dall’esercizio economico 2021 per tutti gli Enti del Terzo settore (ETS) che si iscriveranno al relativo Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), indipendentemente dalla tipologia giuridica e dalla natura fiscale.</p>



<p>Le indicazioni per gli ETS non commerciali</p>



<p>Dai 220.000 € l’anno in su</p>



<p>Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da:</p>



<ul><li><a href="https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2021/06/MOD-A.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Stato Patrimoniale: Mod. A</strong></a><strong></strong></li><li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0215800100010110001&amp;dgu=2020-04-18&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-18&amp;art.codiceRedazionale=20A02158&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Rendiconto Gestionale: Mod. B</strong></a><strong></strong></li><li><a href="https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2021/06/MOD-C.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Relazione di Missione: Mod. C</strong></a><strong></strong></li></ul>



<p>Sotto i 220.000 € l’anno</p>



<p>Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di:</p>



<ul><li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0215800100010110002&amp;dgu=2020-04-18&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-18&amp;art.codiceRedazionale=20A02158&amp;art.num=1&amp;art.tiposerie=SG" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Rendiconto per cassa: Mod. D</strong></a></li></ul>



<p>In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti (alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni).</p>



<p>Gli schemi devono essere considerati come schemi “fissi”; tuttavia per favorire la chiarezza del bilancio è possibile:</p>



<p>suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;</p>



<p>raggruppare le citate voci quando è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio;</p>



<p>per gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi, eliminare dette voci;</p>



<ul><li>aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.</li></ul>



<p>Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.</p>



<p>Vuoi ulteriori informazioni? Compila il form sotto riportato e sarai ricontattato quanto prima.</p>



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		<title>Istanze per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionisti]]></category>
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		<category><![CDATA[HO.RE.CA]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> Istanze per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto ➢ Ristoranti, catering, bar e organizzazione feste e cerimonie ➢ Wedding, intrattenimento e organizzazione cerimonie e HO.RE.CA IL TUO SOFTWARE E’ GIA’ PRONTO A PREDISPORLA? L’Istanza contributo fondo perduto ristoranti, catering, bar e organizzazione di feste e cerimonie può essere presentata dalle imprese che svolgono come [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<p></p>



<p><strong>Istanze per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto</strong></p>



<p>➢ <strong>Ristoranti, catering, bar e organizzazione feste e cerimonie</strong></p>



<p>➢ <strong>Wedding, intrattenimento e organizzazione cerimonie e HO.RE.CA</strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote has-text-align-center is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong><em>IL TUO SOFTWARE E’ GIA’ PRONTO A PREDISPORLA?</em></strong></p></blockquote>



<p><img decoding="async" class="wp-image-3171" style="width: 82px;" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/08/Datevnosfondo.png" alt=""></p>



<p>L’Istanza contributo fondo perduto ristoranti, catering, bar e organizzazione di feste e cerimonie può essere presentata dalle imprese che svolgono come attività prevalente una tra quelle individuate da uno dei codici attività 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e che nell&#8217;anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.</p>



<p>Al momento del rilascio del presente modello non è stato pubblicato il relativo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo istitutivo del contributo.</p>



<p>L’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori ‘wedding’, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’ho.re.ca è, invece, riconosciuta agli operatori economici che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:</p>



<p>&#8211; nell’anno 2020 hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;</p>



<p>&#8211; hanno registrato, sempre nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore al 30%.</p>



<p>Per le imprese costituite nel 2019 il calcolo della riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019, decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese.</p>



<p>I soggetti che richiedono l’agevolazione devono inoltre:</p>



<p>&#8211; iscritte e attive nel registro delle imprese;</p>



<p>&#8211; svolgere quale attività prevalente una delle attività individuate nell’allegato 1, tabelle A, B e C;</p>



<p>&#8211; avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;</p>



<p>&#8211; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;</p>



<p>&#8211; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dai regolamenti europei. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese.</p>



<p>L’attuale versione del software DATEV KOINOS permette di compilare, generare e inviare all’Agenzia delle Entrate le istanze per la richiesta del contributo; permette anche di acquisire le ricevute di avvenuto invio nonché quelle di avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero di riconoscimento del credito d’imposta); <strong>l’implementazione è basata sulle bozza del 10/05/2022 e del 24/5/2022 di modello, istruzioni e relative specifiche tecniche, ricevuta a mezzo della nostra associazione di categoria; infatti alla data del presente rilascio non sono ancora state rese disponibili le versioni definitive; di conseguenza è possibile che le presenti procedure necessitino di futuri interventi</strong>.</p>



<p><strong>Modalità di compilazione e predisposizione dei modelli</strong></p>



<p>Il modello si compone di sezioni e quadri che rispecchiano interamente la modulistica ufficiale; pertanto, si rimanda l’utente alla lettura delle Istruzioni ufficiali circa il significato di tali campi. Fanno eccezione esclusivamente i campi relativi ai dati anagrafici che sono stati inseriti per aiutare l’utente nella compilazione. In fase di creazione del modello, un apposito messaggio non bloccante che compare nella ‘Lista avvisi’ informa l’utente se il codice attività prevalente indicato nell’Anagrafica consente l’accesso al contributo.</p>



<p><strong>Impegno alla presentazione telematica</strong></p>



<p>Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La casella aggiuntiva ‘Soggetto che invia le proprie dichiarazioni’ deve essere barrata nel caso in cui l’istanza sia inviata direttamente dal soggetto richiedente. Si precisa che se il soggetto richiedente è una persona fisica occorre indicare il codice fiscale della persona fisica richiedente, mentre nel caso di soggetto giuridico occorre indicare il codice fiscale del soggetto giuridico richiedente. Il campo firma (presente nella modulistica ufficiale) viene barrato automaticamente dal software.</p>



<p>Al fine di agevolare l’utente nella <strong>predisposizione del modello</strong>, all’interno del modulo <strong>Dichiarazioni fiscali 2022 </strong>è presente la stampa di utilità <strong>Dati utili Istanza fondo perduto</strong>, che riporta, per ogni archivio selezionato, il relativo Codice e Denominazione, il Codice fiscale del contribuente nonché il codice del Modello di reddito con il relativo Stato (B &#8211; Non controllato, R – Errato, G – Forzato, V – Corretto); sono riportati anche i Ricavi/Compensi 2019, compilati come indicato nella tabella riepilogativa di pagina 4 delle istruzioni ministeriali del modello Istanza, il Volume d’affari (che corrisponde alla somma del rigo VE50 di tutti gli intercalari della Dichiarazione Iva 2020), e infine l’IBAN dell’Istituto di credito predefinito per i pagamenti nella scheda ‘Istituti di credito’ dell’Anagrafica nominativi.</p>



<p>Inoltre nel modulo &nbsp;<strong>Anagrafica nominativi </strong>sono disponibili stampe personalizzate <strong>Clienti Wedding/HORECA tab. A, B, C Decr. MISE 30/12/21</strong>, utili per identificare i propri clienti che potrebbero essere beneficiari del contributo a fondo perduto per i settori Wedding e Ho.Re.Ca. ai sensi del DL n. 73/2021 (Sostegni bis); per l’identificazione dei clienti che possono richiedere il contributo a fondo perduto riservato ai settori Ristoranti, bar, e organizzazione di feste e cerimonie è invece disponibile la stampa personalizzata <strong>Clienti art. 3 c. 2 Sostegni ter 2022</strong>.</p>



<p><strong>Flusso operativo nel software DATEV KOINOS</strong></p>



<p>La <strong>compilazione </strong>dell’istanza avviene avendo preventivamente creato il soggetto per il quale si desidera generare l’istanza per il riconoscimento del contributo accedendo alla voce di menu ‘Comunicazioni e modelli &#8211; Nuovo soggetto’. Sarà, quindi, possibile aggiungere il modello dalla voce di menu ‘Comunicazioni e modelli &#8211; Aggiungi modello’ e selezionando dalla lista la voce ‘RIS – Istanza contributo fondo perduto – ristoranti’ oppure la voce ‘WED – Istanza contributo fondo perduto – wedding/HORECA</p>



<p>Il modello rispecchia la modulistica ufficiale ed è composto dai quadri ‘Frontespizio’ e ‘Quadro A’. Il quadro ‘Frontespizio’ contiene, oltre ai campi previsti dalla modulistica ufficiale, i campi aggiuntivi relativi ai dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza, nonché la sezione ‘Verifica del contributo spettante’ e la casella aggiuntiva ‘Soggetto che invia le proprie dichiarazioni’, il quadro A rispecchia invece la modulistica ufficiale.</p>



<p>Qualora la presentazione sia fatta da un intermediario per conto di un contribuente per il quale si sia già in possesso della delega al servizio del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche occorre esclusivamente indicare il codice fiscale dell’intermediario. Nel caso non si sia in possesso di una delle due deleghe, occorre barrare la casella che attesta il rilascio di una dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della delega alla presentazione dell’istanza e barrare la casella ‘Firma’. Se la presentazione dell’istanza è fatta senza il tramite di un intermediario da un soggetto richiedente persona fisica, oltre a barrare la casella ‘Soggetto che invia le proprie dichiarazioni’ dovrà indicare il codice fiscale del soggetto richiedente. Qualora, invece, la presentazione dell’istanza sia fatta da un soggetto giuridico occorre indicare il codice fiscale di quest’ultimo.</p>



<p>La <strong>stampa del modello </strong>è accessibile dalla voce ‘Comunicazione e modelli &#8211; Stampa modello’ dove sarà stampato il modello del soggetto selezionato. Non è possibile stampare i modelli di più soggetti contemporaneamente.</p>



<p>La <strong>generazione del file telematico </strong>è accessibile dal menu ‘Comunicazione e modelli &#8211; Telematico modello’. Come per la stampa, è possibile generare il file di un solo soggetto per volta. Alla fine della generazione, qualora sia barrata l’apposita casella, viene effettuato il controllo telematico della fornitura.</p>



<p>Se una fornitura contiene degli errori che non permettono l’invio, occorre correggere l’istanza e rigenerare il file telematico. Sarà cura dell’utente eliminare una fornitura errata che non deve essere inviata.</p>



<p>Nella sezione di <strong>dettaglio della fornitura telematica </strong>vengono valorizzati i campi relativi a Codice fiscale, Denominazione, Esito del controllo, Stato dell’invio, Esito del pagamento, l’eventuale Rinuncia e l’IBAN sul quale il contribuente ha chiesto di accreditare le somme. L’<strong>invio del file telematico </strong>è accessibile dal menu ‘Forniture telematiche &#8211; Invio forniture telematiche’. E’ possibile inviare più istanze contemporaneamente.</p>



<p>Vuoi ulteriori informazioni? Compila il form sotto riportato e sarai ricontattato quanto prima.</p>



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		<title>UN NUOVO ADEMPIMENTO PER I COMMERCIALISTI !!!!!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[143438/2022]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[regime ombrello]]></category>
		<category><![CDATA[Temporary Framework]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> “Dichiarazione Sostitutiva rispetto requisiti Temporary Framework” SCADENZA 30/06/2022 IL TUO SOFTWARE E’ GIA’ PRONTO A PREDISPORLA? Con provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 sono stati approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche del modello ‘Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<p class="has-text-align-center"><strong>“Dichiarazione Sostitutiva rispetto requisiti Temporary Framework”</strong></p>



<p class="has-text-align-center"><strong><em>SCADENZA 30/06/2022</em></strong></p>



<blockquote class="wp-block-quote has-text-align-center is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong><em>IL TUO SOFTWARE E’ GIA’ PRONTO A PREDISPORLA?</em></strong></p></blockquote>



<p><img decoding="async" class="wp-image-3171" style="width: 82px;" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2018/08/Datevnosfondo.png" alt=""></p>



<p>Con provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile 2022 sono stati approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche del modello ‘Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>



<p>I contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid-19 indicati nell’articolo 1, comma 13 e seguenti del DL 41/2021 (cd. Regime Ombrello – clicca qui per <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il testo della legge</a> ) devono dichiarare il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021 compilando l’autodichiarazione <strong>entro il 30 giugno 2022</strong>.</p>



<p>&nbsp;La dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari. Per questi soggetti il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p>



<p>L’omissione o l’indicazione di dati non veritieri possono comportare sanzioni amministrative, e in alcuni casi, anche penali.</p>



<p>Sono esonerati dalla presentazione i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva con altre istanze a condizione che il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’articolo 1, comma 13.</p>



<p>Occorre indicare tutte le misure di cui si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12, pertanto sia quelle dell’articolo 1, comma 13, sia tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali.</p>



<p>Inoltre, va tenuto conto, nel calcolo dei massimali, delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di ‘impresa unica’ come previsto dall’articolo 1, comma 17, del Dl 41/2021 e dall’articolo 3, comma 4, del Dm dell’11 dicembre 2021.</p>



<p>Gli importi eccedenti i massimali potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli da aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. I massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 del quadro sono cumulabili.</p>



<p><strong>Modalità di compilazione e predisposizione del modello</strong></p>



<p>Il modello si compone di sezioni e quadri che rispecchiano interamente la modulistica ufficiale; pertanto, si rimanda l’utente alla lettura delle Istruzioni ufficiali circa il significato di tali campi. Fanno eccezione esclusivamente i campi relativi ai dati anagrafici che sono stati inseriti per aiutare l’utente nella compilazione.</p>



<p><strong>Impegno alla presentazione telematica</strong></p>



<p>Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.</p>



<p>La casella aggiuntiva ‘Soggetto che invia le proprie dichiarazioni’ deve essere barrata nel caso in cui l’istanza sia inviata direttamente dal soggetto richiedente. Si precisa che se il soggetto richiedente è una persona fisica occorre indicare il codice fiscale della persona fisica richiedente, mentre nel caso di soggetto giuridico occorre indicare il codice fiscale del soggetto giuridico richiedente.</p>



<p><strong>Flusso operativo nel software DATEV KOINOS</strong></p>



<p>La compilazione del modello avviene avendo preventivamente creato il soggetto per il quale si desidera generare la dichiarazione, accedendo alla voce di menu ‘Comunicazioni e modelli – Nuovo soggetto’. Sarà quindi possibile aggiungere il modello dalla voce di menu ‘Comunicazioni e modelli &#8211; Aggiungi modello’, selezionando dalla lista la voce ‘CTF – Dichiarazione sostitutiva rispetto requisisti Temporary Framework’.</p>



<p>Il modello rispecchia la modulistica ufficiale; oltre ai campi previsti dalla modulistica ufficiale, sono presenti i campi aggiuntivi relativi ai dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza, nonché la casella ‘Soggetto che invia le proprie dichiarazioni’.</p>



<p>La stampa del modello è accessibile dalla voce ‘Comunicazione e modelli &#8211; Stampa modello’, dove sarà stampato il modello del soggetto selezionato, e dalla voce ‘Stampa documenti’, dove invece è possibile selezionare più forniture.</p>



<p>La generazione del file telematico è accessibile dal menu ‘Comunicazione e modelli – Telematico modello’. Come per la stampa, è possibile generare il file di un solo soggetto per volta. Alla fine della generazione, qualora sia barrata l’apposita casella, viene effettuato il controllo telematico della fornitura. Se una fornitura contiene degli errori che non permettono l’invio, occorre correggere l’istanza e rigenerare il file telematico. Sarà cura dell’utente eliminare una fornitura errata che non deve essere inviata.</p>



<p>Nella sezione di dettaglio della fornitura telematica vengono valorizzati i campi relativi a Codice fiscale, Denominazione, Esito del controllo, Stato dell’invio.</p>



<p>L’invio del file telematico è accessibile dal menu ‘Forniture telematiche &#8211; Invio forniture telematiche’. E’ possibile inviare più istanze contemporaneamente.</p>



<p>Vuoi ulteriori informazioni? Compila il form sotto riportato e sarai ricontattato</p>



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		<title>PILLOLE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Studi Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[forfettari]]></category>
		<category><![CDATA[forfettario]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> PILLOLE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Il tema della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva è un tema che ormai è di dominio quotidiano e tutti i giorni si leggono articoli che trattano di questo argomento, ancora di più in questo periodo in cui è stato comunicato che dal 1 luglio 2022 scatterà l’obbligo di emettere fatture [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<p class="has-text-align-center"><strong>PILLOLE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</strong></p>



<figure class="wp-block-table is-style-regular"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><img decoding="async" src="https://mcusercontent.com/8d72283dbd5cc3a843a9c0033/images/5e4a592c-7a60-46f9-ebf7-7c08460d1336.png" alt="" width="564"></td></tr></tbody></table></figure>



<p>Il tema della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva è un tema che ormai è di dominio quotidiano e tutti i giorni si leggono articoli che trattano di questo argomento, ancora di più in questo periodo in cui è stato comunicato che dal 1 luglio 2022 scatterà l’obbligo di emettere fatture elettronica anche per i contribuenti Forfettari (che in Italia sono circa 1,7 milioni).<br>Tutti ti propongono tante offerte all’apparenza gratuite o a basso costo, ma…..</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Il servizio di conservazione sostitutiva è incluso?</strong><br><strong>Sei sicuro di sapere tutto sulla fatturazione elettronica e sulla conservazione sostitutiva?</strong><br><strong>Lo sapevi che devi conservare digitalmente anche le tue P.E.C.?</strong></p>



<p>Se sei un&nbsp;<strong>COMMERCIALISTA</strong>&nbsp;ti sei mai fatto queste domande:</p>



<ol type="1"><li>Cosa succede per la conservazione sostitutiva se un cliente lascia il mio studio o se chiude l’attività?</li><li>Quanto mi costa mantenere le fatture elettroniche conservate per 10 anni, visto che è un costo interamente a mio carico?</li><li>Come posso esibire le fatture elettroniche conservate?</li></ol>



<p>Se sei un’<strong>AZIENDA</strong>&nbsp;ti sei mai fatto queste domande: </p>



<ol type="1"><li>Cosa succede per la conservazione sostitutiva se decido di cambiare software oppure se chiudo l’attività?</li><li>Cosa devo fare con le fatture già conservate? Devo spostarle da una piattaforma all’altra?</li><li>Questo tempo mi serve? Quanto mi costa questa operazione?</li></ol>



<p>In tutti questi casi le risposte che puoi ottenere ti indicheranno che devi:</p>



<ul><li>Verificare se la conservazione sostitutiva rimane attiva per gli anni previsti dalla normativa (di solito 10 anni)</li><li>ricordarti di rinnovare ogni anno il servizio e continuare a pagare un cospicuo canone per tutti i 10 anni di durata dell’obbligo di conservazione, anche se hai dato disdetta del software…. “RICORDALO”</li><li>scaricare (spesso manualmente e con notevole dispendio di tempo) i singoli pacchetti di conservazione sostitutiva dal tuo precedente software e cercare di conservarli nuovamente sulla nuova piattaforma</li></ul>



<p><br>Noi di&nbsp;<strong>29 Srl</strong>&nbsp;abbiamo una soluzione che ti evita tutti questi problemi e ti consente invece di concentrarti esclusivamente sulla tua gestione quotidiana e magari risparmiando….</p>



<p><br>Grazie ai nostri partner siamo in grado di proporti una soluzione software che: ti lascia notevole libertà operativa nella tua gestione ti garantisce il completo accesso alle tue fatture conservate per tutto il periodo dei 10 anni ti consente di conservare a norma le tue P.E.C. NON ti chiede pagamento di canoni aggiuntivi per i 10 anni&nbsp;<br>Infatti siamo in grado di proporti la nostra piattaforma software DOCEASY che ti offre:</p>



<p>Conservazione Sostitutiva SEMPRE CONSULTABILE per tutti i 10 anni SENZA PAGAMENTO DI CANONI OGNI ANNO Una gamma di software che cresce con te secondo le tue esigenze gestionali, e ti permette di avere sempre in linea le tue fatture elettroniche perché la tua utenza web sarà sempre la stessa e quindi resterà sempre attiva per la consultazione</p>



<p>Software gestionale per l’emissione e la ricezione delle tue fatture elettroniche (anche dei corrispettivi) a diversi livelli di complessità:</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://mcusercontent.com/8d72283dbd5cc3a843a9c0033/images/77ed78f3-7965-e263-e319-36c9515fb8ed.png" alt=""/></figure>



<p>DOCEASY: per la semplice compilazione e invio delle fatture elettroniche e la ricezione delle fatture di acquisto (particolarmente indicato per i Forfettari) dal costo estremamente contenuto (a partire da 50,00 euro per 50 fatture emesse/ricevute e conservate per 10 anni – la tua utenza resterà sempre attiva per la consultazione)</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://mcusercontent.com/8d72283dbd5cc3a843a9c0033/images/a10f814e-cf09-6816-dc3d-93b1c8af30c8.png" alt=""/></figure>



<p>KUBIC: oltre alla fatturazione elettronica attiva/passiva ti permette di gestire i listini, le scadenze e gli incassi/pagamenti.</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://mcusercontent.com/8d72283dbd5cc3a843a9c0033/images/b8d8ec8b-4019-da11-4589-60fa2caa8b4c.png" alt=""/></figure>



<p>DIGICASSA: Se gestisci un negozio oppure devi utilizzare il registratore di cassa questa è la soluzione più adatta, perché la&nbsp;<strong>cassa digitale gratuita</strong>&nbsp;si interfaccia con ogni misuratore fiscale elettronico in commercio e procede all’invio elettronico dei corrispettivi e delle fatture elettroniche emesse.</p>



<figure class="wp-block-image is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://mcusercontent.com/8d72283dbd5cc3a843a9c0033/images/8639ceb1-7b43-0d8c-b848-85bcff6e0ac1.png" alt="" width="104" height="73"/></figure>



<p>BUSINESS CUBE: un software gestionale a 360° che gestisce tutte le aree gestionali della tua azienda, dal magazzino agli agenti, dalla contabilità al controllo di gestioneIl software si interfaccia con il software CRM YDEA, per una gestione completa delle trattative commerciali, dai lead alla fatturazione, fino al Customer Care e alla gestione dell’assistenza tramite ticket e tanto, tanto altro….</p>



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		<title>DOC EASY &#8211; E-FATTURA E CONSERVAZIONE A NORMA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 23:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> Fattura elettronica e conservazione, tutto in un hub digitale. DocEasy è semplice davvero La nostra parola d’ordine è semplicità. Progettiamo e realizziamo i nostri software per fare in modo che gli utenti abbiano a disposizione soluzioni immediate e semplici da utilizzare. L’hub digitale e tutte le nostre applicazioni sono state sviluppate pensando al cloud fin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<h1 class="wp-block-heading">Fattura elettronica e conservazione, tutto in un <strong>hub digitale</strong>. DocEasy è semplice davvero</h1>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>La nostra parola d’ordine è semplicità. Progettiamo e realizziamo i nostri software per fare in modo che gli utenti abbiano a disposizione soluzioni immediate e semplici da utilizzare. L’hub digitale e tutte le nostre applicazioni sono state sviluppate pensando al cloud fin dall’inizio… e con questa visione abbiamo anticipato i tempi della trasformazione digitale.</strong></h4>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://www.doceasy.it/media/2021/11/doceasy-fatturazione-elettronica.png" alt=""/></figure>



<h4 class="has-text-align-center wp-block-heading">DIGITALE </h4>



<p>Piccole aziende, artigiani, attività commerciali, professionisti e consulenti: per tutti il passaggio al digitale è sempre più importante, così come l’aggiornamento sulle norme e regolamentazioni.</p>



<h4 class="has-text-align-center wp-block-heading">A NORMA</h4>



<p>Siamo esperti nelle disposizioni che riguardano gli ambiti normati e le nostre soluzioni sono sempre in perfetta regola: dalla fatturazione elettronica all’archiviazione digitale, dall’integrità dei dati alla privacy.</p>



<h4 class="has-text-align-center wp-block-heading">IN CLOUD</h4>



<p>Tutte le applicazioni sono integrate in un unico ambiente Cloud nativo. Aggiorniamo costantemente la piattaforma con nuovi servizi che ti aiutano nella gestione quotidiana degli affari.</p>



<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading">I VANTAGGI DEL SOFTWARE IN CLOUD</h2>



<p>Sempre aggiornato in automatico, disponibile come app, con assistenza gratuita</p>



<ul><li><strong>Scegli la fattura elettronica smart</strong>: Emetti le fatture con il compilatore web, ricevi e visualizza le fatture passive in maniera semplice. La conservazione delle fatture è compresa e completamente automatica.</li><li><strong>Gestisci e personalizza</strong>: Puoi gestire tutti i campi previsti dalla Fattura Elettronica e, grazie alle sezioni dinamiche, la fattura si adatta perfettamente alle tue esigenze. Nel dubbio, c’è l’assistente virtuale e la nostra assistenza clienti.</li><li><strong>Non impazzire nell’utilizzo</strong>: L’assenza di finestre aggiuntive per l’inserimento dati rende la compilazione fluida, lasciando al software il compito di memorizzare e richiamare automaticamente le informazioni ricorrenti.</li><li><strong>Pensa solo al tuo business</strong>: Il compilatore delle fatture DocEasy è realizzato in modo da ridurre al minimo i tempi di emissione della fattura. La struttura a pagina unica lo rende uno strumento versatile ed efficace.</li><li><strong>Condividi con il commercialista</strong>: Se il tuo commercialista è in possesso della licenza Efatt Studio, potrà condividere la tua area di DOCEASY e non sarà più necessario passare i dati al consulente per l’invio delle fatture.</li><li><strong>Gestisci meglio il tuo tempo</strong>: Il tempo oggi è la risorsa più preziosa e limitata che professionisti e aziende devono gestire, anche per i propri collaboratori. Solo con controllo, flussi organizzati e strumenti smart si migliorano efficienza e i risultati.</li></ul>



<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading">UN’UNICA PIATTAFORMA SMART</h2>



<p>Avere un ambiente di lavoro semplice non vuol dire accontentarsi di un software con poche funzionalità. La nostra soluzione mette a disposizione funzionalità semplici da utilizzare, con una veloce curva di apprendimento e senza particolari competenze, grazie a:</p>



<p><img decoding="async" src="https://www.doceasy.it/media/2021/02/check-w.svg" alt="check-w">un’interfaccia semplice e intuitiva, testata con i nostri utenti e costantemente aggiornata</p>



<p><img decoding="async" src="https://www.doceasy.it/media/2021/02/check-w.svg" alt="check-w">l’integrazione con altri moduli digitali per utilizzare solo ciò che è davvero necessario</p>



<p><img decoding="async" src="https://www.doceasy.it/media/2021/02/check-w.svg" alt="check-w">un customer care interno competente nell’assistenza e nel problem solving, attivabile con ticket gratuito</p>



<p><img decoding="async" src="https://www.doceasy.it/media/2021/02/check-w.svg" alt="check-w">l’automatismo degli aggiornamenti che migliorano funzionalità e fanno risparmiare tempo</p>



<p>Essere specialisti in software per ambiti normati significa essere sempre sul pezzo. Condividiamo con i nostri gruppi di “utenti tipo” e con i nostri specialisti le nuove necessità nell’ambito del business e del commercio e noi rispondiamo prontamente con software per piccole aziende.</p>



<h2 class="has-text-align-center wp-block-heading">LA PIATTAFORMA È PENSATA CON L’UTENTE</h2>



<p></p>



<p>Il tempo è oggi il bene più prezioso che professionisti e aziende devono gestire. Anche in merito ai collaboratori, lo strumento giusto può fare la differenza nell’ottimizzare le risorse.</p>



<p>Capita di essere interrotti mentre si lavora, ed è essenziale non perdere il filo. In DocEasy non si aprono continuamente finestre e rimandi, così i passaggi rimangono lineari e intuitivi.</p>



<p>Per passare di livello, DocEasy si può integrare con <a href="https://gestionale.ikubik.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kubik</a>, il software in cloud che ti segue dal preventivo all’ordine, ideale per gestire studi professionali, piccole aziende, negozi e imprese artigiane.</p>
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		<title>Forfettari, dal 1° luglio obbligo di fattura elettronica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 23:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi […] ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” Per tutti coloro i quali hanno scelto questo regime fiscale, infatti, viene per la prima volta introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. Un piccolo cambio formale, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="478" src="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/05/efatforfettari.jpg" alt="" class="wp-image-3121" srcset="https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/05/efatforfettari.jpg 850w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/05/efatforfettari-300x169.jpg 300w, https://29srl.it/portal/wp-content/uploads/2022/05/efatforfettari-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /><figcaption><strong><strong>Dal 1° luglio scatta l’obbligo della fatturazione elettronica anche per i forfettari.&nbsp;Fai partire al meglio i tuoi clienti mettendo a loro disposizione un software web completo e facile da usar</strong>e<strong> e sopratutto completo anche dell&#8217;archiviazione senza costi nascosti.</strong></strong></figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://www.aruba.it/getattachment/e0d82498-b373-4f8c-8de1-fa5fd7c7078a/Forfettari, dal 1° luglio obbligo di fattura elett.aspx" alt="Forfettari, dal 1° luglio obbligo di fattura elettronica"/></figure>



<p>“<em>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi […] ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</em>”<br><br>Per tutti coloro i quali hanno scelto questo regime fiscale, infatti, viene per la prima volta introdotto l’<strong>obbligo della fatturazione elettronica</strong>. Un piccolo cambio formale, insomma, ma che impatta su qualcosa come 1,5 milioni di Partite IVA in tutta Italia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fattura Elettronica per i forfettari</h2>



<p>Il regime forfettario è una opzione di comodità e vantaggio per tutti coloro i quali hanno scelto la flat tax al 15%: si tratta di una scelta accessibile per ogni Partita IVA che possa contare su un <strong>reddito annuo fino a 65 mila euro</strong> ed alla quale molti piccoli professionisti hanno aderito per poter semplificare la contabilità, ridurre l’imposizione fiscale e poter concentrare il proprio tempo più sul lavoro che non sulla burocrazia della contabilità fiscale.<br><br>Sebbene per tutte le aziende vi fosse ormai da tempo l’obbligo di fatturazione elettronica, per il regime forfettario questo vincolo non era ancora scattato. Si trattava di una scelta coerente con un regime che voleva semplificare la gestione della Partita IVA, ma a distanza di anni l’inerzia del cambiamento è venuta meno: oggi, anzi, è ben più utile e vantaggioso portare tutte le Partite IVA verso la fatturazione elettronica ed evitare il doppio canale.<br><br>Molti aspetti già suggerivano ai forfettari di propendere per la fatturazione elettronica adeguandosi allo standard di ogni altra azienda: favorisce la gestione dell’archivio fatture, permette un più semplice abbinamento tra fatture e pagamenti, allinea le procedure a quelle di altre aziende da cui si compra o si acquista (e che da tempo non utilizzano più il cartaceo). Ora quel che era opportuno diventa obbligatorio: <strong>dal 1 luglio anche le Partite IVA in regime forfettario dovranno dotarsi di quanto necessario per produrre fatture elettroniche</strong> invece di fatture tradizionali cartacee.<br><br>Tutto come previsto, insomma: da tempo questa misura era nell’aria per ampliare ulteriormente gli spazi utili per controlli fiscali facilitati ed il tutto trova ora concretezza nel quadro degli adempimenti previsti in ottica PNRR. Compresi nel provvedimento vi sono anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli enti del terzo settore: per tutte queste categorie il 2022 sarà dunque a gestione promiscua con 6 mesi in fattura tradizionale e 6 mesi in fattura elettronica, per poi approdare al 2023 completamente allineati sul nuovo regime.<br><br>L’unica deroga emersa dal testo è relativa ai professionisti in regime forfettario che non superino i 25 mila euro di ricavi o compensi. Fino al 2024 potranno restare sulle modalità tradizionali in virtù del basso volume d’affari registrato, ma è in ogni caso consigliabile per tutti partire con la nuova modalità: è un punto fermo della gestione fiscale del futuro e nessuna Partita IVA può ignorare questo inevitabile cambio di paradigma.<br><br>Per tutti i forfettari che hanno ora due mesi di tempo per passare alla fatturazione elettronica, <a href="https://www.pec.it/acquista-fatturazione-elettronica.aspx">noi della 29srl abbiamo le soluzioni per te</a>, software modulari che crescono con te, chiari e semplici sia nell&#8217;offerta commerciale che nelle funzionalità. Per qualsiasi Partita IVA sarà immediata la comprensione di quanto la digitalizzazione di questi processi possa facilitare e velocizzare molte pratiche e regalare quindi tempo e performance alla propria attività.</p>



<p>Clicca sui prodotti per saperne di più</p>



<p></p>



<p><a href="https://29srl.it/portal/3126-2/">DOC EASY</a></p>



<p>KUBIC</p>



<p>SUPERBILL</p>



<p>BUSINESS CUBE </p>



<p>Se vuoi aiuto compila il form sottostante e sarai ricontattato</p>



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		<title>Con il nostro gestionale per lo studio vinci la sfida della produttività e della riduzione dei costi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 17:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> Il gestionale DK SET ti garantirà funzionalità innovative e semplicità d’uso, il nostro team sarà al tuo fianco offrendoti condizioni economiche e di pagamento molto vantaggiose, e tutto il supporto necessario. Chiedi informazioniDK SET ti permette di: essere più efficiente nelle attività &#8220;tradizionali&#8221; dello studio, automatizzando molte attività; sfruttare al massimo i nuovi strumenti digitali; differenziare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span>
<figure class="wp-block-table aligncenter" id="bodyTable"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><img decoding="async" src="https://www2.datevkoinos.it/l/503101/2021-09-07/4chh1y/503101/16310017718mPFtiQr/2021_09_06_DK_DEM_presentazione3.jpg" alt="Video demo DK SET"><br>Il gestionale <strong>DK SET</strong> ti garantirà <strong>funzionalità innovative</strong> e <strong>semplicità d’uso</strong>, il nostro team sarà al tuo fianco offrendoti <strong>condizioni economiche e di pagamento molto vantaggiose</strong>, e tutto il supporto necessario.<br><br><strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://29srl.it/portal/contact/" data-type="page" data-id="1621" target="_blank">Chiedi informazioni</a></strong><br><strong>DK SET</strong> ti permette di: essere <strong>più efficiente nelle attività &#8220;tradizionali&#8221; dello studio</strong>, automatizzando molte attività; sfruttare al massimo i <strong>nuovi strumenti digitali</strong>; differenziare l&#8217;offerta di consulenza, con <strong>servizi a valore aggiunto</strong>; <strong>risparmiare</strong>! Gli aggiornamenti normativi sono compresi, non c&#8217;è licenza e i costi di utilizzo sono contenuti. <img decoding="async" src="https://dknexto.datevkoinos.it/dem/01/icone-servizi.png"><br> <a rel="noreferrer noopener" href="https://29srl.it/portal/contact/" target="_blank" data-type="page" data-id="1621"><strong>Scopri DK SET</strong> </a><em><a href="https://www2.datevkoinos.it/e/503101/2021-09-14/4cjsms/485076215?h=svoEyJt6e7NvJEb2ct6q-hbC7F7EFHPxhF38FiJ-Oeg"></a><br>29 Srl Agente Datev Koinos Copyright © 2021, All rights reserved.</em> </td></tr></tbody></table></figure>



<p>Scopri DK SET e tutti i vantaggi operativi ed economici che ti garantisce. <strong>Cambiare il gestionale</strong> dello studio è un po’ come <strong>lanciare una sfida</strong>: al <strong>modo di lavorare</strong>&nbsp;a&nbsp;cui sei abituato, che può migliorare; a <strong>costi</strong> di gestione sempre più alti, che vuoi&nbsp;<strong>ridurre</strong>; ai <strong>diversi scenari</strong> della professione, con <strong>nuovi servizi</strong> digitali e a valore. <strong>Con il software&nbsp;DK SET puoi vincere la sfida</strong>!</p>



<p class="has-text-align-center"><strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://youtu.be/fNeeYYeqxU8" target="_blank">Guarda il video</a></strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="DK SET demo" width="1140" height="641" src="https://www.youtube.com/embed/fNeeYYeqxU8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://www2.datevkoinos.it/r/503101/1/485076215/open/1" alt=""/></figure>



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