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	<title>P.O.S. &#8211; 29 Srl</title>
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		<title>Pagamenti con il P.O.S. &#8211; Le sanzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Brivio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 08:37:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> Ecco quando scattano le sanzioni &#8211; I chiarimenti della Guardia di Finanza Una nota di istruzioni diramata ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale spiega le regole che segue la Finanza per la determinazione delle sanzioni. La Guardia di Finanza accende un faro sulle sanzioni sul Pos. È quanto emerge [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-align-center" style="font-size:24px"><strong>Ecco quando scattano le sanzioni &#8211; I chiarimenti della Guardia di Finanza</strong></p>



<p>Una nota di istruzioni diramata ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale spiega le regole che segue la Finanza per la determinazione delle sanzioni.</p>



<p>La Guardia di Finanza accende un faro sulle sanzioni sul Pos.</p>



<p>È quanto emerge da una nota di istruzioni diramata ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, Giuseppe Arbore.</p>



<p>La doppia penalità (30 euro + il 4% del valore della transazione negata), scattata dal 30 giugno 2022, orienta un nuovo filone di attività di controllo.</p>



<p>Tra le indicazioni ai reparti, ce n’è una di non poco conto: <strong><em>la sanzione scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista</em></strong>.</p>



<p>Quindi se uno degli operatori economici appena citati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.</p>



<p>Altro aspetto chiarito è che «l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa». Quindi, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto (sempre nei limiti di utilizzo del contante), «il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante».</p>



<p>Ai reparti viene poi ricordato come nessuna sanzione scatti nei casi di «oggettiva impossibilità tecnica», che ricorre, a titolo esemplificativo, in presenza di «comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici».</p>



<p>All’accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria. Dopo la contestazione della violazione ai trasgressori, sarà trasmesso al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione il rapporto con la prova delle contestazioni eseguite. Tutte le violazioni ravvisate insieme all’importo della sanzione applicata saranno registrate all’interno del software Ares della Guardia di Finanza.</p>



<p>In quest’ottica saranno impiegate e valorizzate le segnalazioni di operazioni sospette, che hanno un codice per consentire gli approfondimenti anche a livello territoriale. Tra i compiti, c’è anche quello di dare impulso all’attività di intelligence e di cooperazione internazionale per indirizzare e supportare il contrasto patrimoniale tanto in Italia quanto all’estero. La cabina di regia sarà anche uno strumento per la circolazione di informazioni e il coordinamento di tutte le unità operative per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare tutte le possibili duplicazioni e sovrapposizioni.</p>
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		<title>P.O.S. obbligatorio per Commercianti e Studi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Paolo Brivio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
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					<description><![CDATA[<span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo di Lettura:</span> <span class="rt-time">2</span> <span class="rt-label rt-postfix">Minuti</span></span> P.O.S. obbligatorio per commercianti e studi professionali, ecco cosa cambia a fine mese Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata, ma sono contemplati casi di oggettiva impossibilità tecnica Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano infatti poco più [&#8230;]]]></description>
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<p></p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><strong>P.O.S. obbligatorio</strong> <strong>per commercianti e studi professionali,</strong> </p>



<p class="has-text-align-center"><strong>ecco cosa cambia a fine mese</strong></p>



<p></p>



<p class="has-text-align-center"><em>Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata, ma sono contemplati casi di oggettiva impossibilità tecnica</em></p>



<p></p>



<p>Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano infatti poco più di tre settimane all’entrata in vigore delle nuove regole sui pagamenti elettronici. Entro il 30 giugno, infatti, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito).</p>



<p>La novità in materia fiscale è stata introdotta dal decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto ha anticipato al 30 giugno (anziché 1° gennaio 2023) le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos.</p>



<p>Nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 la&nbsp;<strong>Fondazione studi consulenti del lavoro</strong>&nbsp;ha fornito alcune indicazioni di dettaglio su quello che cambierà su questo fronte, e su un’altra soluzione prevista dallo stesso provvedimento: l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>A chi si applicano le nuove regole sul Pos</strong></p>



<p>Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici.</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>Che cosa accade se il commerciante non si adegua</strong></p>



<p>Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti di questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. In sostanza, osserva la Fondazione, chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.</p>



<p class="has-text-align-center"><strong>I casi di oggettiva impossibilità tecnica</strong></p>



<p>Un provvedimento precedente (decreto legge 179/2012, articolo 15) ha previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos non vale nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In questa ipotesi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/81) con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta). Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (cosiddetta “oblazione amministrativa”). Questo istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.</p>
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